Tutela paesaggistica

Tutela paesaggistica


Il Codice dei Beni Culturali, nella parte terza, definisce il paesaggio come “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni” (art. 131) e sottolinea il ruolo imprescindibile della cooperazione tra le amministrazioni pubbliche al fine di pervenire ad “una definizione congiunta degli indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi” (art.132).
Le categorie di beni che la Legge 431/85 (art. 1) sottoponeva a tutela (oggi tutelati dall’art. 142 del D. Lgs 42/2004) sono i seguenti:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2 commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 122;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Molti di questi beni, facendo parte del Demanio dello Stato, sono tutelati anche dal Codice Civile (cfr. artt. 822 e segg.).
Con il Testo Unico (D. Lgs 490 del 29.10.1999) viene ricompresa in un unico strumento normativo la legislazione statale vigente sulla tutela, costituita da:
L. 1497/39 sulla tutela del paesaggio;
L. 1089/39 sulla tutela del patrimonio storico-artistico;
L. 431/85 c.d. “Galasso”.

Nel “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” vengono sanciti nuovi principi che dispongono l’adeguamento degli strumenti urbanistici (PRG) agli strumenti dei piani paesistici (PTP) e la cooperazione tra le Pubbliche Amministrazioni, prevedendo il potere sostitutivo del Ministero per l’azione pianificatoria in caso di inerzia da parte della regione.
Il 1 ottobre 2000 a Firenze è stata siglata la Convenzione Europea del Paesaggio che sancisce in modo ancora più evidente l’importanza della tutela del paesaggio per il miglioramento della qualità della vita.
Con il D. Lgs 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, successivamente modificato dai Decreti Legislativi n. 156 e n. 157 del 2006 e quindi dai Decreti Legislativi n. 62 e 63 del 2008, vengono ampliati alcuni concetti di tutela sia sui Beni Culturali che sul Paesaggio e viene pienamente recepito il nuovo concetto di Paesaggio della Convenzione Europea come patrimonio culturale dei popoli.

Dopo un lungo lavoro in collaborazione con gli uffici del Ministero, la regione Toscana nel marzo 2015 ha approvato il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico e nel dicembre 2016 è stato sottoscritto un accordo tra MIBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione.
Per maggiori informazioni, visita la pagina :

http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico