Sanatoria amministrativa per omessa o tardiva denuncia di passaggi di proprietà o di detenzione

Sanatoria amministrativa per omessa o tardiva denuncia di passaggi di proprietà o di detenzione (artt 60-62 D.Lgs. 42/2004)

 

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La normativa prevede la possibilità di sanare l’omissione della denuncia attraverso un adempimento tardivo disciplinato dall’art. 62 c. 4 del D.Lgs 42/2004:

“Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti

incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni, ed i termini stabiliti al comma

3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi

decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque

acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell’art. 59, comma 4”.

Nelle ipotesi in cui non venga effettuata neanche la denuncia tardiva, il trasferimento del

bene risulta viziato, ed anzi l’articolo 164 D.Lgs. n. 42/2004 così recita:

“1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti

dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e

modalità da esse prescritte, sono nulli.

2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’art. 62, c. 2”.