Esercizio della prelazione da parte del MiC (artt. 60 e 61 D.Lgs. 42/2004)

Esercizio della prelazione da parte del MiC (artt. 60 e 61 D.Lgs. 42/2004) 

Sono soggetti a prelazione solo i trasferimenti a titolo oneroso (esempio: vendite, conferimenti in società).
Il Ministero non può esercitare il diritto di prelazione in caso di successione o donazione, per esempio, perché non sono trasferimenti a titolo oneroso; questi atti sono comunque soggetti alla comunicazione di cui all’art. 59. 

I tempi della procedura: il MiC deve notificare l’interesse ad esercitare la prelazione entro max. 60 giorni dal ricevimento della denuncia dell’atto.

Si riporta un estratto del testo del D.lgs 42/2004:
Art. 60. Acquisto in via di prelazione
1. Il Ministero o, nel caso previsto dall’articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.
[...]
Art. 61. Condizioni della prelazione
1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall’articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell’articolo 59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante ed all’acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all’esercizio della prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
[…]

NOTA
Questo Ufficio non rilascia certificazioni che attestino la rinuncia alla prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, considerati i chiari limiti temporali fissati dalla norma.