Contatti

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

Sede di Siena: Via di Città 138/140 - 53100 Siena (Italy)
tel: ( 39) 0577 248111 fax: ( 39) 0577 270245
Sede di Arezzo: via Ricasoli  1 - 52100 Arezzo (Italy)
tel tel.: 0575 40901-2-3-4

Mail

Istituzionale: sabap-si@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Tutte gli indirizzi di posta elettronica relativi ai singoli dipendenti possono essere composti conoscendo il nominativo della persona da contattare che è rintracciabile anche nella pagina relativa alla struttura organizzativa

          La regola generale è nome.cognome@beniculturali.it
          Nel caso di doppio nome i due nomi saranno riportati di seguito senza punto di separazione.
          Eventuali   eccezioni saranno segnalate.

Ad esempio Marco Tullio Cicerone avrebbe come indirizzo di posta elettronica marcotullio.cicerone@beniculturali.it mentre Robert Fripp avrebbe come indirizzo di posta elettronica robert.fripp@beniculturali.it (ps. i due indirizzi non sono attivati per ovvi e del tutto comprensibili  motivi)

Privacy sul web

Garante della privacy

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali (testo consolidato vigente)

Nota aggiuntiva: Vietato inviare e-mail senza consenso

Gli indirizzi di posta elettronica non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete.

La vasta conoscibilità degli indirizzi e-mail che Internet consente, non rende lecito l'uso di questi dati personali per scopi diversi da quelli per i quali sono presenti on line.

Il principio è stato ribadito dall'Autorità Garante della privacy che ha affrontato in questi ultimi mesi diversi casi di utenti che avevano segnalato la pratica ormai diffusa di inviare e-mail commerciali ad indirizzi di posta elettronica raccolti in rete.

Per poter inviare e-mail senza violare la privacy degli utenti web è obbligatorio, dunque, ottenere prima il loro consenso.

Questo è quanto è pubblicato sulla Newsletter N. 339 del 24 giugno 2010 del Garante della Privacy:

" Garante ribadisce le regole contro lo spamming
L'Autorità, a seguito di segnalazioni di imprese, enti e singoli cittadini, ha vietato l'ulteriore trattamento di dati personali a quattro società che inviavano pubblicità tramite fax o e-mail senza aver acquisito il consenso preventivo e specifico dei destinatari.   Tre di esse spedivano sistematicamente fax promozionali credendo di poter disporre liberamente dei dati, estratti da elenchi categorici (Pagine Gialle, Pagine Utili, ecc.) o pubblici (ad es. banche dati delle Camere di commercio, albi professionali, ecc.).   Nel quarto caso, un messaggio via mail era stato inviato da una società che aveva rintracciato il recapito del destinatario sul web. La società che aveva effettuato lo spamming, si era considerata libera di poter disporre dei dati di un'altra azienda che si era registrata su un sito fieristico.   Con quattro distinti provvedimenti [doc. web n. 
171990117198911727662 e 1729175] il Garante ha riaffermato il principio che, a prescindere da dove vengano estratti i recapiti, chiunque invii messaggi promozionali mediante sistemi automatizzati (fax, e-mail, sms, mms), è sempre obbligato a raccogliere preventivamente il consenso specifico ed informato dei destinatari.   Il mancato rispetto del divieto, ha ricordato il Garante, comporta le sanzioni amministrative e penali previste dal Codice privacy. Per il risarcimento di eventuali profili di danno le vittime dello spam possono comunque far valere i propri diritti in sede civile.   La battaglia del Garante contro i fax indesiderati incontra tuttavia serissimi ostacoli nella differenza tra le legislazioni degli Stati europei. Diversi sono infatti i Paesi, come ad esempio la Gran Bretagna e la Francia , nei quali la disciplina sulla protezione dei dati personali non garantisce le persone giuridiche e che pertanto impedisce all'Autorità omologa a quella italiana di poter contrastare l'invio di fax senza consenso diretto a ditte, enti o società. Si tratta di un fenomeno che preoccupa l'Autorità italiana perché ne limita la capacità di intervento e dimostra che l'armonizzazione tra le legislazione in materia di protezione dati è ancora incompiuta."

Comportamenti difformi dalla norma saranno segnalati al Garante della Privacy.